L’Accordo settoriale sugli intermediari (ASI), in vigore dal 1° settembre 2021, vieta le acquisizioni telefoniche a freddo, definisce criteri di qualità vincolanti e limita le provvigioni versate agli intermediari. Nel dicembre 2022 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi che istituisce i presupposti di legge per chiedere al Consiglio federale di conferire obbligatorietà generale all’ASI.
In collaborazione con le due associazioni curafutura e santésuisse, gli assicuratori malattia hanno rivisto l’attuale Accordo per adeguarlo alla nuova legge sull’attività degli intermediari e venire incontro alle richieste del Parlamento (parificazione degli intermediari interni/esterni; ruolo della commissione di vigilanza).
Il tetto previsto finora per le provvigioni nell’assicurazione base (70 franchi per contratto) vale per tutti gli intermediari. Per l’assicurazione complementare, l’Accordo 2.0 prevede che le provvigioni rispettino il principio dell’economicità. L’autorità di vigilanza – ossia la FINMA – deve essere in grado di accertare l’economicità. Visti i differenti modelli d’affari degli assicuratori e tenuto conto dei problemi legati al diritto del lavoro, questo – e non la soluzione in uso finora (12 premi mensili) – è l’unico modo per raggiungere la parificazione tra servizi interni e intermediari esterni richiesta dal legislatore.
Le restanti disposizioni nell’Accordo 2.0 rimangono invariate. Il divieto delle acquisizioni a freddo resta in vigore e gli intermediari devono soddisfare standard di qualità elevati. In tal modo si arginano le telefonate indesiderate e si migliora la qualità delle consulenze.
In caso di inosservanza delle disposizioni, la nuova legge prevede sanzioni sia penali che sanzioni previste dal diritto di vigilanza. Il Parlamento non ha quindi tenuto conto della pluriennale attività della commissione di vigilanza, autorizzata a pronunciare sanzioni sulla base dell’Accordo finora in vigore. Il ruolo della commissione di vigilanza viene ridefinito nell’Accordo 2.0 in modo da evitare che una medesima inosservanza venga sanzionata due volte da due differenti istanze (commissione di vigilanza e autorità statale). Al posto della commissione si istituisce un organo centrale a cui comunicare eventuali infrazioni all’ASI. Questo organo non pronuncia sanzioni.
L’obiettivo delle due associazioni è di arrivare quanto prima a presentare la richiesta di conferimento dell’obbligatorietà generale. Sarà possibile conferire carattere obbligatorio generale all’Accordo 2.0 per tutti gli assicuratori al più presto il 1° gennaio 2024. A tal fine serve l’adesione all’Accordo 2.0 di assicuratori che rappresentano almeno il 66 % degli assicurati.
Gli assicuratori malattia possono aderire al nuovo Accordo settoriale a partire dal 1° settembre 2023.