Nuova versione dell’Accordo settoriale sugli intermediari nell’assicurazione malattia
Soletta/ Berna/ , 5 Settembre 2023L’Accordo 2.0 è stato adeguato ai nuovi requisiti di legge e spiana la via al conferimento dell’obbligatorietà generale
Le associazioni curafutura e santésuisse hanno adattato l’Accordo settoriale sugli intermediari sulla scorta della recente revisione di legge in modo da continuare ad assicurare l’elevata qualità nella consulenza fornita dagli intermediari e preservare l’attività di consulenza richiesta dal pubblico. La revisione dell’Accordo settoriale sugli Intermediari (Accordo 2.0) soddisfa i nuovi requisiti della legge federale sul disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi approvata dal Parlamento nel dicembre 2022. Al nuovo Accordo, entrato in vigore il 1° settembre 2023, potrà essere conferita l’obbligatorietà generale già dal 1° gennaio 2024.
L’Accordo settoriale sugli intermediari (ASI), in vigore dal 1° settembre 2021, vieta le acquisizioni telefoniche a freddo, definisce criteri di qualità vincolanti e limita le provvigioni versate agli intermediari. Nel dicembre 2022 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi che istituisce i presupposti di legge per chiedere al Consiglio federale di conferire obbligatorietà generale all’ASI.
In collaborazione con le due associazioni curafutura e santésuisse, gli assicuratori malattia hanno rivisto l’attuale Accordo per adeguarlo alla nuova legge sull’attività degli intermediari e venire incontro alle richieste del Parlamento (parificazione degli intermediari interni/esterni; ruolo della commissione di vigilanza).
Regolamentate le rimunerazioni
Il tetto previsto finora per le provvigioni nell’assicurazione base (70 franchi per contratto) vale per tutti gli intermediari. Per l’assicurazione complementare, l’Accordo 2.0 prevede che le provvigioni rispettino il principio dell’economicità. L’autorità di vigilanza – ossia la FINMA – deve essere in grado di accertare l’economicità. Visti i differenti modelli d’affari degli assicuratori e tenuto conto dei problemi legati al diritto del lavoro, questo – e non la soluzione in uso finora (12 premi mensili) – è l’unico modo per raggiungere la parificazione tra servizi interni e intermediari esterni richiesta dal legislatore.
Gli standard di qualità e il divieto delle acquisizioni a freddo restano in vigore
Le restanti disposizioni nell’Accordo 2.0 rimangono invariate. Il divieto delle acquisizioni a freddo resta in vigore e gli intermediari devono soddisfare standard di qualità elevati. In tal modo si arginano le telefonate indesiderate e si migliora la qualità delle consulenze.
Sanzioni di legge al posto delle sanzioni convenzionali
In caso di inosservanza delle disposizioni, la nuova legge prevede sanzioni sia penali che sanzioni previste dal diritto di vigilanza. Il Parlamento non ha quindi tenuto conto della pluriennale attività della commissione di vigilanza, autorizzata a pronunciare sanzioni sulla base dell’Accordo finora in vigore. Il ruolo della commissione di vigilanza viene ridefinito nell’Accordo 2.0 in modo da evitare che una medesima inosservanza venga sanzionata due volte da due differenti istanze (commissione di vigilanza e autorità statale). Al posto della commissione si istituisce un organo centrale a cui comunicare eventuali infrazioni all’ASI. Questo organo non pronuncia sanzioni.
Entrata in vigore dell’Accordo 2.0 e richiesta di conferimento dell’obbligatorietà generale
L’obiettivo delle due associazioni è di arrivare quanto prima a presentare la richiesta di conferimento dell’obbligatorietà generale. Sarà possibile conferire carattere obbligatorio generale all’Accordo 2.0 per tutti gli assicuratori al più presto il 1° gennaio 2024. A tal fine serve l’adesione all’Accordo 2.0 di assicuratori che rappresentano almeno il 66 % degli assicurati.
Gli assicuratori malattia possono aderire al nuovo Accordo settoriale a partire dal 1° settembre 2023.