Presa di posizione sulla modifica dell’ordinanza del DFI sulle regioni di premio

Berna/ , 21 Ottobre 2021

Posizione curafutura

Secondo l’articolo 61 capoverso 2bis LAMal, gli assicuratori possono graduare i premi all’interno di un cantone se ci sono differenze di costo tra le regioni di premio. Conformemente a questo regolamento legale, curafutura prende atto della prevista riduzione dei differenziali massimi di premio nei cantoni di Friburgo, Lucerna e San Gallo.

curafutura respinge le due nuove disposizioni dell’ordinanza del DFI (art. 2 cpv. 2 e 3), vale a dire il limite massimo della differenza di premio per forme particolari di assicurazione e la condizione che i premi possano essere graduati solo in ordine decrescente tra le regioni di premio.

Motivazione

La modifica dell’ordinanza del DFI sulle regioni di premio si basa sul fatto che in tre cantoni le differenze massime di premio attualmente in vigore tra le regioni di premio non sono più conformi alla legge. curafutura ritiene che questo passo sia comprensibile. Tuttavia, al fine di garantire una certa stabilità dei premi, tali adeguamenti non dovrebbero essere effettuati troppo spesso in futuro. Secondo curafutura, nessun cambiamento dovrebbe essere fatto nei cantoni interessati per un periodo di almeno cinque anni. Per le due nuove disposizioni dell’ordinanza, curafutura mette in dubbio la base giuridica: la LAMal non prescrive un limite massimo della differenza di premio o un ordine specifico per le regioni di premio. Si limita a dire che le differenze di premio sono possibili in base alle differenze di costo effettivo e alle regioni di premio definite dal Dipartimento.

Le differenze di costo regionale tra i collettivi in forme particolari di assicurazione possono essere più alte in singoli casi che tra i collettivi nell’assicurazione ordinaria. Un limite massimo della differenza di premio (art. 2 cpv. 2) non renderebbe giustizia a questa circostanza. È anche possibile che per un certo assicuratore in un certo cantone il collettivo della regione di premio 1 presenti costi più favorevoli del collettivo della regione di premio 2. Tuttavia, l’introduzione di una gerarchia fissa per le regioni di premio (art. 2 cpv. 3) fa sì che in questi casi non si possano offrire premi più bassi nella regione 1 che nella regione 2, anche se la differenza di costo osservata lo giustificherebbe. Gli assicurati della regione 1 sarebbero quindi svantaggiati rispetto agli assicurati della regione 2.

Da un punto di vista giuridico, vanno menzionati anche i seguenti argomenti:

  • I premi delle forme speciali di assicurazione si basano sull’art. 62 LAMal (così come gli art. 95, 98 e 101 OAMal). Contrariamente all’art. 61 LAMal, la competenza di regolamentare è quindi attribuita al Consiglio federale e non al DFI. Inoltre, nell’art. 62 cpv. 3 (a differenza dell’art. 61 cpv. 2bis) le differenze di costo non sono affatto rilevanti, ma si parla piuttosto di “esigenze legate all’assicurazione”, che secondo il commento della LAMal è stata volutamente intesa in questo modo, perché lo scopo di questa disposizione non è quello di attuare una mancanza di solidarietà tra sani e malati.
  • L’art. 61 cpv. 2bis LAMal trasferisce le competenze al DFI. Quest’ultimo è autorizzato a determinare le regioni e le differenze massime di premio ammissibili, ma non a determinare un ordine superiore.

Per questi motivi, curafutura è del parere che le due nuove disposizioni del progetto di ordinanza scavalchino parzialmente l’intenzione legale di permettere differenze di premio basate sulle differenze di costo e portino a una restrizione ingiustificata per alcuni collettivi di assicurati. Inoltre, le disposizioni rappresentano un’interferenza inutile nella capacità degli assicuratori di fissare i premi. curafutura chiede quindi la soppressione dell’art. 2 cpv. 2 e 3.