Cumulo di assicurazioni

Secondo uno dei principi di base dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), una persona non può essere assicurata presso più assicuratori contemporaneamente per un dato periodo. Soprattutto nel caso di cambio di cassa malati non si può tuttavia escludere un cumulo di assicurazioni. Questa situazione è contraria alla legge e dev’essere sanata con la disdetta dei contratti in eccesso, in modo che la persona assicurata torni ad avere un’unica cassa malati.

Convenzione sull’annullamento uniforme di contratti assicurativi multipli

Per gestire uniformemente questi casi gli assicuratori hanno concluso una convenzione sull’annullamento uniforme di contratti assicurativi multipli. La convenzione è entrata in vigore alla fine del 2023 e si applica agli assicuratori che l’hanno sottoscritta. A maggio 2024 vi hanno aderito 35 assicuratori, che rappresentano il 97% del totale degli assicurati all’AOMS. Il loro elenco è disponibile qui.

Requisiti di legge

L’annullamento dei contratti assicurativi multipli (compreso l’obbligo di risarcimento) è retto dalle disposizioni dell’articolo 7 capoversi 5 e 6 LAMal. Il rapporto assicurativo con l’assicuratore malattie termina solo quando la nuova cassa malati conferma la copertura. A quel momento, l’assicuratore comunica alla persona assicurata la data effettiva dello scioglimento del rapporto assicurativo. L’assicuratore precedente non può ostacolare il cambio di cassa malati.