Evoluzione dei costi amministrativi nell’AOMS
Berna/ , 5 Novembre 2024Negli scorsi anni gli assicuratori malattie hanno notevolmente migliorato la loro efficienza. Questo miglioramento ha portato a una netta riduzione dei costi amministrativi per assicurato, passati mediamente dall’8,15 % dei costi complessivi dell’AOMS nel 1996 al 4,9 % nel 2023.
A titolo di confronto, i costi amministrativi medi della SUVA nell’assicurazione contro gli infortuni professionali sono ammontati all’11,6 % (dal 2019 al 2022) e all’11,5 % (2023) dei costi complessivi, mentre in quella contro gli infortuni non professionali sono ammontati al 12,7 % (2019), al 12,5 % (2020, 2021), al 12,6 % (2022) e al 12,3 % (2023). Nell’assicurazione militare (AM), gestita dalla SUVA su mandato della Confederazione, i costi amministrativi si sono attestati all’11,9 % nel 2023 (contro l’11,7 % nel 2019, l’11,3 % nel 2020, l’11,5 % nel 2021 e il 12 % nel 2022). Nell’assicurazione invalidità (AI) le spese amministrative sono ammontate al 5,8 % (2019), rispettivamente al 5,5 % (2020), al 5,6 % (2021), al 5,8 % (2022) e al 6 % (2023) delle spese totali per l’AI.
In cifre assolute, i costi amministrativi nell’AOMS sono passati da 932 milioni di franchi nel 1996 a 1’718 milioni nel 2023. Questo è imputabile alla crescente complessità dei casi AOMS come pure al numero di assicurati e al volume di fatture. Il numero degli assicurati è infatti aumentato da 7,2 milioni (1996) a 8,9 milioni (2023). Nello stesso periodo le prestazioni nette per assicurato sono più che raddoppiate, passando da 1’491 a 3’882 franchi.
In sintesi, i costi amministrativi sono aumentati meno della media facendo addirittura registrare un calo in termini percentuali. Gli assicuratori sono riusciti a mantenerli bassi malgrado l’aumento del numero di assicurati e del dispendio necessario per le formalità, migliorando l’efficienza delle procedure attraverso la digitalizzazione e l’automatizzazione.
Fonti
- UFSP, Dati di vigilanza degli assicuratori malattie AOMS 1996-2002, 2023
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Cfr. parere del Consiglio federale in risposta all’interpellanza 24.3623