Pianificazione ospedaliera
Berna/ , 18 Settembre 2024Di cosa si tratta
Con 278 ospedali in 595 sedi (UST 2022), la Svizzera vanta una delle più alte densità di ospedali al mondo. Le cure ospedaliere generano oltre un terzo dei costi delle prestazioni coperte dall’assicurazione malattie di base. Vari Cantoni dispongono di più ospedali con un’offerta di prestazioni parzialmente ridondante: questo significa che sussiste un potenziale di ottimizzazione. La pianificazione ospedaliera rientra nelle competenze che la Costituzione federale riserva ai Cantoni. La legge sull’assicurazione malattie (LAMal) prevede che nell’ambito di questa pianificazione i Cantoni gestiscano le autorizzazioni degli ospedali a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sulla base di elenchi (mandati di prestazione), tenendo conto dei criteri di pianificazione definiti agli articoli 58a-58f dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, del pacchetto di misure di contenimento 1b, è stato introdotto anche un diritto di ricorso per gli assicuratori contro le decisioni di pianificazione cantonali (art. 53 cpv. 1bisLAMal). La pianificazione ospedaliera mira a garantire cure ospedaliere adeguate al bisogno, di alta qualità ed economicamente sostenibili.
Fatti
(1) Pianificazione ospedaliera: puntare a elenchi ospedalieri intercantonali
Ogni Cantone indica nel proprio elenco ospedaliero le strutture che garantiscono le cure stazionarie e definisce le prestazioni mediche che un ospedale può fornire a carico dell’AOMS in base a un mandato di prestazioni. Nel caso della medicina altamente specializzata, invece, i mandati di prestazione vengono attribuiti a livello nazionale.
Per legge, i Cantoni sono tenuti a coordinare le loro pianificazioni allo scopo di evitare un eccesso di offerta, contenere i costi e garantire la qualità necessaria. Finora, però, questo coordinamento intercantonale, che comprende anche l’attribuzione congiunta dei mandati di prestazioni, non si è concretizzato. La pianificazione, dettata essenzialmente da interessi di politica localizzativa ed economica, resta ampiamente confinata all’interno del territorio cantonale e le strutture esistenti non vengono messe in discussione. Il rapporto del gruppo di esperti pubblicato nel 2017 conferma che in Svizzera la pianificazione ospedaliera copre un perimetro relativamente ridotto rispetto ad altri Paesi. Una pianificazione ospedaliera per regioni sulla base di elenchi di portata sovracantonale garantirebbe un migliore coordinamento. Secondo il rapporto, si potrebbero realizzare risparmi dell’ordine di centinaia di milioni di franchi (pag. 54). Anche il Consiglio federale ha sottolineato più volte che vi è margine per migliorare l’economicità e la qualità del panorama ospedaliero attraverso un maggiore coordinamento delle pianificazioni cantonali.
Per curafutura è quindi urgente risolvere i conflitti di interesse e adottare a livello sovracantonale una pianificazione ospedaliera ragionevole, coordinata e basata sui bisogni effettivi al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di cure e tener conto del fabbisogno regionale (ad. es. regioni linguistiche). Una pianificazione ospedaliera adeguata al fabbisogno ha effetti positivi. Ad esempio, migliora la qualità grazie alla creazione di centri di competenza. Inoltre, un’amministrazione più efficiente degli ospedali, la riduzione della sovraccapacità e una migliore qualità permettono di ridurre i costi. Nel coordinamento della pianificazione sussiste un margine di miglioramento, ad esempio per quanto riguarda i requisiti per l’inserimento nell’elenco ospedaliero. Nel 2012, Zurigo è stato il primo Cantone a vincolare l’inserimento a una serie di esigenze (ad es. qualità, economicità e accesso; sistema di gruppi di prestazioni per la pianificazione ospedaliera SPLG). Nel frattempo molti Cantoni hanno adottato il sistema SPLG, raccomandato anche dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Tuttavia, i singoli Cantoni tendono ad adeguare le esigenze del sistema ai propri bisogni individuali senza sfruttare il potenziale di coordinamento intercantonale. Una tendenza che curafutura ritiene pericolosa per due motivi: primo, a tutti gli ospedali non si applicano più gli stessi requisiti per l’inserimento nell’elenco; secondo, per mantenere strutture ospedaliere cantonali che non soddisfano più i requisiti del sistema SPLG si abbassano le esigenze.
(2) Definire un numero minimo di casi valido per tutta la Svizzera
Il numero minimo di casi è uno strumento importante per garantire la qualità, soprattutto nel settore delle cure mediche altamente specializzate. Per questo curafutura si impegna affinché gli interventi complessi e costosi vengano finanziati dall’AOMS solo se viene raggiunto un numero minimo di casi. Anche se diversi Cantoni hanno integrato questo criterio nella loro pianificazione ospedaliera, si osservano grandi differenze nella definizione del numero minimo di casi e nella sua applicazione (ad es. revoca del mandato di prestazioni in caso di mancato raggiungimento). Secondo curafutura gli standard da considerare per determinare il numero minimo di casi devono essere definiti in modo uniforme a livello nazionale. Ritiene inoltre importante che le basi e gli obiettivi per la definizione di questo criterio siano resi pubblici. Gli effetti del numero minimo di casi sulla qualità, sull’efficienza, sull’accesso alle prestazioni e sulla struttura dell’assistenza sanitaria devono essere valutati costantemente. curafutura intende adoperarsi affinché i risultati di tali valutazioni siano considerati ai fini della definizione dei mandati di prestazione. Inoltre, nel caso in cui il numero minimo di casi non venga raggiunto, l’attribuzione di mandati di prestazione provvisori dovrebbe essere possibile solo se vi è il rischio di carenze nell’offerta di cure e per la durata massima di un anno.
(3) Diritto di ricorso degli assicuratori contro le decisioni di pianificazione ospedaliera
curafutura accoglie con favore l’introduzione, il 1° gennaio 2024, di un diritto di ricorso per gli assicuratori contro le decisioni relative agli elenchi ospedalieri cantonali secondo l’art. 53 cpv. 1bis LAMal. Questo permetterà agli assicuratori malattie, che fungono da cofinanziatori e rappresentanti degli assicurati, di avere voce in capitolo in un ambito di cui sostengono ampiamente i costi. Questo aspetto diventerà ancora più importante dopo l’attuazione del progetto EFAS, poiché la quota dei costi ospedalieri a carico degli assicuratori sarà maggiore di quella dei Cantoni. Il diritto di ricorso offre agli assicuratori uno strumento per correggere eventuali errori in sede di pianificazione. Va sottolineato tuttavia che il compito di pianificazione e di vigilanza sugli ospedali e le case di cura rimane di competenza dei Cantoni e non degli assicuratori malattie.